Sanzioni Amministrative

Le sanzioni amministrative per irregolarità nei titoli di viaggio, sono le seguenti.

Per i trasporti urbani:

  1. Pagamento della tariffa ordinaria;

  2. Sanzione amministrativa pari a 100 volte l’importo del titolo di viaggio dovuto e, comunque, non inferiore a € 77,47, oltre eventuale spesa di notificazione.

Per i trasporti extraurbani:

  1. Pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;

  2. Sanzione amministrativa pari a 100 volte la tariffa minima tassabile riferita alla prima fascia chilometrica della tabella regionale e, comunque non inferiore a € 77,47, oltre eventuali spese di notificazione.

 

CHI PUO’ SANZIONARE

La verifica dei titoli di viaggio viene effettuata dal persona ledi verifica, cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa con decreto di nomina del Presidente della Regione Campania. Ogni agente di Polizia Amministrativa è munito di una tessera di riconoscimento numerata. Nell’esercito delle loro funzioni gli agenti accertatori sono Pubblici Ufficiali.


 

Sono abilitati a:

  • Richiedere l’esibizione di regolare titolo di viaggio;

  • Richedere il rilascio delle esatte generalità;

  • Richiedere l’esibizione dei documenti di identificazione;

  • Richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di mancata identificazione;

  • Sequestrare titoli di viaggio alterati o falsi;

  • Richiedere l’intervento delle Forze dell’ Ordine per far allontanare i viaggiatori che pregiudichino l’ordine o la sicurezza del servizio o che comunque rechino disturbo agli altri viaggiatori.

 

VERIFICA DEL TITOLO DI VIAGGIO

Tutti coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di regolare titolo di viaggio, conservarlo per tutta la durata del viaggio e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale di controllerai.

Chiunque venga trovato sprovvisto del titolo di viaggio oppure con titolo di viaggio irregolare, sarà considerato trasgressore ed incorrerà nell’applicazione della sanzione amministrativa. Tale trasgressore è tenuto a fornire all’agente accertatore le proprie generalità e ad esibire un regolare documento di riconoscimento.

 

APPLICABILITA’ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il passeggero è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando:

  1. Non è in possesso del titolo di viaggio;

  2. Il titolo di viaggio non è stato obliterato o è stato obliterato in maniera irregolare;

  3. La validità del titolo di viaggio è scaduta;

  4. Il titolo di viaggio non è valido nell’ambito del percorso effettuato dal cliente o, laddove è prescritto, il percorso non è stato indicato sul titolo;

  5. Il titolo di viaggio risulta alterato e/o contraffatto (abrasione rilevante, cancellazione, ecc…);

  6. L’abbonamento non è accompagnato da un valido documento di riconoscimento o non è debitamente compilato in ogni sua parte laddove è prescritto;

  7. Non è in grado di esibire ai competenti uffici aziendali, laddove previsto, l’abbonamento personale valido o la tessera di riconoscimento entro il termine prescitto di tre giorni successivi alla data della contestazione o notifica del verbale;

  8. All’utente che falsifichi o alteri i titoli di viaggio si applicheranno gli art. 465 e 466 del c.p.;

  9. All’utente che fornisca dichiarazioni mendaci sulla propria identità si applicherà l’art. m496 c.p.

 

IRREGOLARITA’ GRAVI


Quando a carico dell’utente (abbonato) sia rilevata una delle seguenti irregolarità:

  1. Abbonamento utilizzato da persona diversa dal titolare;

  2. Abbonamento alterato nelle indicazioni o manomesso;

  3. Danneggiamenti dei beni della società;

  4. Episodi di intolleranza o vie di fatto nei confronti del personale della società o di altri passeggeri a bordo degli autobus;

Si potrà procedere all’immediato ritiro dell’abbonamento, all’annullamento dello stesso e contestualmente sarà elevata apposita sanzione amministrativa.

 

ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE PER I POSSESSORI DI ABBONAMENTO

La sanzione non sarà applicata qualora l’abbonato provvederà alla esibizione, entro e non oltre 3 giorni dalla data di elevazione del verbale, dell’originale/copia del verbale, dell’abbonamento di cui è titolare (in originale) e del documento di riconoscimento presso gli uffici competenti della Società Autolinee Eredi di Fernandes Pasqualino s.a.s. - Via S. Antonio abate n.19 – 81040 Pietravairano (CE), fermo restando la verifica da parte della società dell’effettiva data di acquisto e/o emissione del titolo di viaggio (art. 2. Comma 3 L.R. 13/08/98 n. 13)

 

COME PAGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L’utente ha diritto al pagamento della sanzione in misura ridotta, versando, oltre al prezzo del titolo di viaggio evaso ed all’eventuali spese di notifica, una somma pari ad un terzo della sanzione amministrativa intera.

Il pagamento dell’oblazione dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

  1. All’atto della contestazione, nelle , mani dell’agente accertante che rilascerà apposita ricevuta;

  2. Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, laddove prevista, del sommario processo verbale di accertamento della violazione, presso gli uffici della Società Autolinee Eredi di Fernandes Pasqualino s.a.s. - Via S. Antonio Abate n. 19 – 81040 – Pietravairano (CE);

In entrambi i casi verrà rilasciata apposita ricevuta di pagamento.

  1. Nel caso in cui il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta non abbia avuto luogo nel termine dei 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, la società provvederà ad applicare la sanzione amministrativa per l’intero ed a riscuotere la somma dovuta attraverso il procedimento di ingiunzione disciplinato dagli art. 633 – 656 del c.p.c.

 

NORMATIVA VIGENTE

In ambito regionale, l’attività di verifica dei titoli di viaggio è disciplinata dalla Legge n. 13 del 13 Agosto 1998 recante disposizioni in materia “Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione”.

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